IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 9 e 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,  n.
475 recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con
i relativi impianti ed attrezzature» e, in particolare, gli  articoli
2 e 3; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri per lo sport e  i  giovani,  dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  1975,
                               n. 475 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
      «Nella propria articolazione  territoriale  il  C.O.N.I.  tiene
conto delle specificita' linguistiche dei territori. 
    Le specificita' linguistiche dei territori sono altresi' prese in
considerazione dalle  federazioni  sportive  nazionali  (FSN),  dalle
discipline sportive  associate  (DSA)  e  dagli  enti  di  promozione
sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale. 
    In  ragione  delle  specificita'  linguistiche  il  Verband   der
sportvereine  südtirol  (VSS)  e  l'Unione  delle  societa'  sportive
altoatesine  (USSA)  possono  essere  riconosciuti  quali   enti   di
promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in
possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.». 
  2. All'articolo 3, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le  funzioni  di
controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 16 del decreto
          del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,
          recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301: 
                «Art. 9. Le province emanano norme legislative  nelle
          seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 
                  1) polizia locale urbana e rurale; 
                  2)  istruzione  elementare  e  secondaria   (media,
          classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
          artistica); 
                  3) commercio; 
                  4) apprendistato; libretti di lavoro;  categorie  e
          qualifiche dei lavoratori; 
                  5)  costituzione  e  funzionamento  di  commissioni
          comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 
                  6) spettacoli  pubblici  per  quanto  attiene  alla
          pubblica sicurezza; 
                  7) esercizi pubblici, fermi  restando  i  requisiti
          soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato  per  ottenere
          le licenze, i poteri di  vigilanza  dello  Stato,  ai  fini
          della  pubblica  sicurezza,  la  facolta'   del   Ministero
          dell'interno  di  annullare  d'ufficio,  ai   sensi   della
          legislazione  statale,  i  provvedimenti   adottati   nella
          materia, anche se definitivi.  La  disciplina  dei  ricorsi
          ordinari  avverso  i  provvedimenti   stessi   e'   attuata
          nell'ambito dell'autonomia provinciale; 
                  8) incremento della produzione industriale; 
                  9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse  le
          grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 
                  10) igiene e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza
          sanitaria e ospedaliera; 
                  11) attivita' sportive e ricreative con i  relativi
          impianti ed attrezzature.» 
                «Art. 16 - Nelle materie e nei limiti  entro  cui  la
          regione o la provincia puo' emanare norme  legislative,  le
          relative   potesta'    amministrative,    che    in    base
          all'ordinamento preesistente erano  attribuite  allo  Stato
          sono  esercitate  rispettivamente  dalla  regione  e  dalla
          provincia. 
                Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi
          delle  leggi  in  vigore,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente statuto. 
                Lo Stato  puo'  inoltre  delegare,  con  legge,  alla
          regione, alla provincia e ad  altri  enti  pubblici  locali
          funzioni proprie della sua  amministrazione.  In  tal  caso
          l'onere delle spese per l'esercizio delle  funzioni  stesse
          resta a carico dello Stato. 
                La delega di  funzioni  amministrative  dello  Stato,
          anche se conferita con la  presente  legge,  potra'  essere
          modificata   o   revocata   con   legge   ordinaria   della
          Repubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          1975, n. 475, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          per la regione Trentino-Alto Adige in materia di  attivita'
          sportive  e  ricreative  con   i   relativi   impianti   ed
          attrezzature» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          settembre 1975, n. 252. 
              - Il testo dell'articolo 107  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 107 - Con decreti legislativi  saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  e  dell'articolo
          3, primo comma, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo  1975,  n.  475,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 - Resta ferma la competenza  del  C.O.N.I.  e
          delle  relative   federazioni   sportive   affiliate   alle
          federazioni  internazionali  limitatamente  alle  attivita'
          competitive    programmate    che     sono     disciplinate
          dall'ordinamento sportivo internazionale. 
                Nella propria articolazione territoriale il  C.O.N.I.
          tiene conto delle specificita' linguistiche dei  territori.
          Le specificita' linguistiche dei  territori  sono  altresi'
          prese  in   considerazione   dalle   federazioni   sportive
          nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate  (DSA)
          e dagli enti di promozione  sportiva  (EPS)  nella  propria
          articolazione territoriale. In ragione  delle  specificita'
          linguistiche il Verband der sportvereine düdtirols (VSS)  e
          l'Unione delle Societa' Sportive Altoatesine (USSA) possono
          essere  riconosciuti  quali  enti  di  promozione  sportiva
          (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in  possesso
          degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo. 
                Al fine di  rendere  razionale  l'impiego  dei  mezzi
          finanziari destinati alle attivita' sportive ed ai relativi
          impianti ed attrezzature, il  C.O.N.I.  e  le  Province  di
          Trento  e  di  Bolzano  coordinano  periodicamente  in   un
          programma gli interventi di rispettiva competenza. 
                Il  C.O.N.I.  fissa  annualmente  d'intesa   con   le
          province  di  Trento  e  di  Bolzano  l'ammontare  del  suo
          intervento finanziario  da  erogare  alle  province  stesse
          tenendo  conto  delle  esigenze  concernenti  le  attivita'
          sportive  e  relativi  impianti  ed  attrezzature  di  loro
          competenza. 
                L'Istituto per il credito sportivo fissa  annualmente
          d'intesa  con  le  Province  di  Trento   e   di   Bolzano,
          l'ammontare complessivo e  la  destinazione  dei  mutui  da
          concedere    nell'ambito    del    rispettivo    territorio
          provinciale.» 
              «Art. 3 - Le province di Trento e di Bolzano esercitano
          le funzioni amministrative  degli  organi  dello  Stato  in
          ordine  agli  altri  enti,  istituzioni  ed  organizzazioni
          locali  operanti  nelle  materie  di  cui  all'art.  1  del
          presente  decreto.  La  Provincia  di   Bolzano   esercita,
          inoltre,  le  funzioni  di  controllo  degli  enti  di  cui
          all'articolo 2, quarto comma. 
              In caso di soppressione  con  legge  provinciale  degli
          enti previsti nel precedente comma il personale  dipendente
          e'  trasferito  a   domanda   alle   province   conservando
          integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I
          beni immobili ed immobili  sono  trasferiti  al  patrimonio
          delle province.».